Con un’altra Ordinanza di lunedì 1 agosto, appena pubblicata, il Tar Lombardia (Estensore Dott.ssa Valentina Santina Mameli, Presidente Dott. Antonio Vinciguerra) blocca l’ennesima sospensione di una psicologa non vaccinata che presta attività lavorativa a distanza. Non si contano più le sonore sconfitte degli Ordini professionali sulla legge relativa all’obbligo dinanzi al Tar Lombardia, a partire dalla prima Ordinanza del 14 febbraio (vedi nostro articolo TAR Lombardia prospetta illegittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale ai sanitari e accoglie l’istanza della ricorrente. IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA DEL 14 FEBBRAIO ) e i provvedimenti del mese successivo (vedi nostro articolo Nuove pronunce del Tar Lombardia a favore degli operatori sanitari non vaccinati. Confermata la possibilità di consulenze online e prospettata illegittimità costituzionale ).
Di seguito il testo integrale dell’ultima Ordinanza di lunedì 1 agosto REG.RIC. 1197/2022
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Parenti, Niccolò Maria D’Alessandro e Raffaella Lauricella, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Virgilio, n. 8;
contro
Ordine degli Psicologi della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. -OMISSIS- comunicata via Pec, avente ad oggetto “comunicazione proroga termine sospensione per mancata osservanza obbligo vaccinale ex D.L. n. 44/2021 e ss.mm.ii.” da parte dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia emesso nei confronti della Dott.ssa -OMISSIS-;
– della delibera n. 078 del 10.03.2022 del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, notificata a mezzo p.e.c. con comunicazione prot. -OMISSIS- del 15.03.2022, avente ad oggetto la sospensione con decorrenza immediata dall’esercizio professionale della Dott.ssa -OMISSIS-, accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale;
– del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, convertito in Legge n. 3/2022;
– del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
– del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
– della legge del 28.05.2021, n. 76;
– della legge del 23.07.2021, n. 106;
– del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18;
– del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
nonché per la disapplicazione e/o rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell’UE e/o proporre questione di legittimità costituzionale alla corte costituzionale delle seguenti norme
– D.L. 44/2021 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021;
– D.L. n. 127/2021 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021;
– D.L. n. 172/2021 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022;
– D.L. n. 1/2022 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18;
– D.L. n. 24/2022 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ordinanza collegiale n. 712 del 30 marzo 2022, adottata nell’ambito del giudizio rubricato al numero RG 109/2022, questa Sezione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui non dispone la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale limitatamente alle “prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” ma prevede, quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, “l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie”, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità di cui all’articolo 3 della Costituzione, anche con riferimento alla violazione degli articoli 1, 2, 4, 32, comma primo, 35, comma primo, e 36, comma primo, della Costituzione;
Ritenuto che i prospettati dubbi di legittimità costituzionale sull’automatismo ostativo allo svolgimento di tutte le attività professionali, i tempi tecnici richiesti per la pronuncia della Corte costituzionale e la proroga ex lege del requisito per lo svolgimento delle professioni sanitarie sino al 31 dicembre 2022, inducono il Collegio a ravvisare un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile per l’attività professionale della ricorrente, Medico psicologo, che, secondo quanto prospettato con l’atto introduttivo, può essere svolta in parte anche con modalità a distanza;
Considerato in proposito che l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta con modalità a distanza non arreca pregiudizio alla salute pubblica ed al diritto dei clienti di accedere alle prestazioni sanitarie in condizioni di sicurezza;
Ritenuto, in ragione di quanto sopra esposto, di dover accordare preferenza all’interesse economico e di continuità professionale della ricorrente, la quale, ove le fosse precluso di svolgere anche l’attività professionale con modalità a distanza, rischierebbe di perdere e di non riuscire a recuperare l’avviamento della propria organizzazione professionale;
Ritenuto quindi di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui preclude alla ricorrente lo svolgimento delle prestazioni che non implicano contatti interpersonali di prossimità o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale modalità di sospensione parziale nell’Albo degli Psicologi della Lombardia;
Ritenuto infine che la conformità del provvedimento impugnato al paradigma normativo giustifica la compensazione tra le parti delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto:
– sospende l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui non prevede la possibilità di svolgere l’attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali di prossimità o comunque il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2;
– dispone che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia annoti nell’Albo professionale degli Psicologi della Lombardia che la ricorrente è sospesa dall’esercizio delle attività professionali che implicano contatti interpersonali di prossimità o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2.
Rinvia la fissazione dell’udienza di merito alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale conseguente all’ordinanza collegiale di questo Tribunale n. 712 del 30 marzo 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore