In una circolare l’Inps precisa, a proposito del periodo nel quale è stato obbligatorio il Green pass rafforzato per lavorare che: “ I lavoratori assenti ingiustificati dal lavoro perché non in possesso del Green pass rafforzato sono sospesi dalla retribuzione e non hanno diritto ai contributi previdenziali né alla maturazione delle ferie e del Tfr ma hanno diritto alla malattia e ad usufruire del congedo parentale o dei permessi previsti dalla legge 104.”
E prosegue: “Resta ferma la possibilità, nei casi in cui il lavoratore risulti sprovvisto del c.d. green pass, per le giornate diverse da quella interessata dall’assenza ingiustificata, si legge, di fruire degli istituti di assenza ammessi in costanza del rapporto di lavoro dall’ordinamento sempreché sussistano i relativi presupposti di legge (ad esempio, assenze per malattia, permessi di cui alla legge n. 104/1992 o congedo parentale, ecc.)”.
La prestazione previdenziale della malattia da parte dell’Inps – spiega l’Istituto – “viene riconosciuta, ai sensi della normativa vigente, anche ai lavoratori sospesi dal lavoro, entro determinati limiti temporali. A tal fine non assume alcun rilievo il motivo della sospensione dal lavoro, rientrando in tali casistiche anche le situazioni di assenza dal lavoro arbitraria e ingiustificata” .
“Si ricorda – si legge ancora – che rimane onere del medico certificatore attestare, in scienza e coscienza, per non incorrere nel reato di falso ideologico, la sussistenza di uno stato patologico del paziente determinante incapacità temporanea al lavoro”. (ANSA).
Fonte Ansa