Un’altra pronuncia di mercoledì 4 maggio, depositata dal Presidente Facente Funzione Dott.Fabrizio Fornataro, dà ragione ad un sanitario sospeso dall’Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Pavia dopo 93 giorni dal contagio del medico.
Nel decreto cautelare del Tar Lombardia si fa riferimento alla circolare ministeriale del 21 luglio 2021 che prevede il termine di 12 mesi dalla guarigione per la somministrazione del vaccino.
Si legge nel provvedimento di accoglimento dell’istanza:ad
“Considerato che l’art. 8 del d.l. 24/2022 ha modificato l’art. 4 del d.l. 44/2021, con l’aggiunta al terzo periodo del comma 5, della seguente disposizione: “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”;
Considerato che il ricorrente documenta la guarigione da pregressa infezione Covid-19 ed è munito di certificazione verde con validità fino al 23 luglio 2022;
Considerato che la circolare del Ministero della Salute in data 21 luglio 2021 – avente ad oggetto “Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2” – prevede che, nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), la vaccinazione “venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”, così superando la precedente circolare del 3 marzo 2021, ove si prevedeva l’effettuazione della vaccinazione “ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”;
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone il ripristino della sospensione a far data dal 28 aprile 2022, in ragione dell’applicazione del termine di 93 giorni, non sia coerente con la circolare ministeriale del 21 luglio 2021 e, quindi, con la previsione dell’art. 4, comma 5, terzo periodo, del d.l. 44/2021“.
Il testo integrale del decreto cautelare .