Commento a cura dell’avv. Giuseppe Angiuli
L’ordinanza cautelare del Tribunale di Firenze pubblicata il 6 luglio scorso (II^ sezione civile, giudice dott.ssa Zanda) costituisce senza dubbio una delle pronunce più clamorose tra tutte quelle emesse dalla giurisprudenza italiana in questi due anni e mezzo di sedicente emergenza sanitaria.
Accogliendo il ricorso in via d’urgenza presentato da una psicologa toscana che era stata sospesa dal suo ordine professionale di appartenenza per non avere ottemperato agli obblighi “vaccinali” previsti per l’intero comparto socio-sanitario dal decreto-legge n. 44/2021, il giudice toscano ha finalmente riportato il dibattito sui sieri genici sperimentali (impropriamente definiti “vaccini anti-Covid”) su di un piano ancorato alla realtà dei dati oggettivi.
Per il Tribunale di Firenze, il ventilato scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario è da considerarsi semplicemente “irraggiungibile” e sarebbero “gli stessi report di AIFA ad affermarlo”.
Non solo, ad avviso del giudice fiorentino, dovrebbe apparire evidente agli occhi di tutti “un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi”.
Secondo il Tribunale toscano, non è nemmeno invocabile il secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione al fine di preservare la legittimità degli obblighi vaccinali di cui al d.l. n. 44/2021, una volta che appaia chiaro che questa campagna di “vaccinazione” di massa si è contraddistinta per la assoluta “mancanza di benefici della collettività”.
Evocando i trattati internazionali a cui aderisce l’Italia che garantiscono il diritto di ogni cittadino-paziente a potere esprimere sempre un consenso libero e informato per ogni trattamento sanitario (un consenso inconciliabile con la secretazione del contenuto chimico dei sieri genici in questione), paventando che gli stessi sieri, oltre ai numerosi e gravi effetti avversi di cui vi è già evidenza, possano perfino provocare delle alterazioni irreversibili al DNA umano, il Tribunale di Firenze ha dunque ordinato l’immediata ripresa dell’attività professionale per la psicologa ricorrente.
Qui l’ordinanza:
Trib.-FI-decreto-cautelare-6.7.2022-Medici-GiurisprudenzaDownload