I nuovi termini
Per effetto della modifica la sanzione colpirà chi non ha iniziato il ciclo vaccinale al 15 giugno (non più al 1° febbraio), chi dal 1° febbraio, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo, non lo abbia completato con la seconda al 15 giugno (neanche oltre i termini previsti con circolare del ministero della Salute), chi dal 1° febbraio, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario al 15 giugno, non ha effettuato la dose di richiamo neanche oltre i termini di validità delle certificazioni verdi.
Le multe
L’emendamento interviene anche i tempi per la notifica di addebito che passano da 180 a 270 giorni. La procedura prevede che a multare gli inadempienti sia il ministero della Salute. Finora sono 2,4 milioni i nominativi individuati. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione riceve gli elenchi e ha già inviato 1,7 milioni di comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio. Chi riceve l’avviso ha dieci giorni di tempo per comunicare alla Asl eventuali certificati che attestino la condizione di esentati dall’obbligo. Se la Asl non conferma, l’Agenzia delle entrate trasmette entro 270 giorni (e non più 180) un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. ln caso di opposizione alla sanzione è competente il Giudice di pace.