Dopo la Camera di Consiglio di mercoledì 6 aprile con cinque ordinanze a ruolo che hanno promosso questione di legittimità costituzionale sui decreti covid, è stato pubblicato un comunicato in relazione ai profili di illegittimità sollevati dal Tribunale Penale di Reggio Calabria con ordinanza n.141.
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva espresso forti dubbi sulla legittimità delle norme, entrate in vigore nel 2020, inerenti il “divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena” perché positive al Covid, e le relative sanzioni per chi viola tale misura. Nell’ordinanza, il Giudice reggino aveva denunciato la “lesione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale” prevista dall’articolo 13 della Costituzione, ritenendo che “la quarantena obbligatoria in questione attenga alla libertà personale e non alla libertà di circolazione”, tutelata dall’articolo 16 della Costituzione.
In particolare, con le norme censurate, secondo il tribunale di Reggio Calabria, non si impone un divieto di recarsi in determinati luoghi ma quello di muoversi a determinati soggetti e il “divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora” avrebbe, dunque, un “contenuto assolutamente identico a quello della misura cautelare degli arresti domiciliari”, se non più restrittivo, non essendo nemmeno prevista un’autorizzazione ad allontanarsi provvisoriamente per provvedere a “indispensabili esigenze di vita”.
L’articolo 13 della Costituzione, che tutela la libertà personale imporrebbe inoltre, aveva concluso il Giudice rimettente, che anche il provvedimento di adozione del divieto in questione, comportando una restrizione della libertà personale, debba essere adottato o soggetto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria.
Di diverso avviso la Corte Costituzionale che, nel Comunicato di venerdì 8 aprile, conferma la legittimità della norma.
Si legge nel Comunicato:
Covid: le disposizioni sulla quarantena obbligatoria non violano la libertà personale.
La Corte costituzionale ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19.
In particolare, sono state censurate le norme che introducono sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione.
Il Tribunale ritiene che la quarantena obbligatoria incida non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e che, pertanto, i relativi provvedimenti debbano essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni.
La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea.
Roma 8 aprile 2022
Fonte Eventi Avversi