“L’obbligo vaccinale ai sanitari in contrasto con la Costituzione”. Importante Ordinanza del Tribunale di Brescia del 7 maggio. IL TESTO INTEGRALE

da | Mag 10, 2022 | Eventi Avversi, Home

Con un’importante ordinanza depositata sabato 7 maggio 2022, Il Tribunale ordinario di Brescia sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Mariarosa Pipponzi, accerta in modo inequivocabile il contrasto con la Costituzione dell’obbligo vaccinale previsto dal decreto n.44 per gli operatori sanitari, rimette gli atti alla Corte Costituzionale e riconosce l’assegno alimentare alla ricorrente, una lavoratrice dipendente che, come segnala l’ordinanza, “vive in affitto presso abitazione Aler, sopportando un canone di locazione, attualmente, di euro 340,28 che tuttavia negli ultimi due mesi non è riuscita a pagare per mancanza di mezzi”. Inoltre, “la stessa aveva, al 31/12/2021, un saldo liquido, sul proprio conto corrente, pari ad euro 653,76 che non ha potuto alimentare e quindi è in via di esaurimento” e “viene aiutata, per sopperire alle esigenze primarie di vita, da una sorella e da associazioni di beneficienza”.

Una situazione drammatica, generata dalle imposizioni del governo, irrispettose dei più elementari diritti a soddisfare esigenze primarie, come l’alimentazione, il diritto all’abitazione, la salute e la cura della persona.

Si legge nell’ordinanza: “di aver rimesso, con separata ordinanza, gli atti alla Corte Costituzionale”“per contrasto con gli articoli 3 e 4 della Costituzione dell’articolo 4 comma 7 del decreto legge n.44 del 2021 convertito dalla legge 28 maggio 2021 n.76 richiamato dall’articolo 4 ter comma 2 citato decreto, nella parte in cui limita ai soggetti esentati o differiti la possibilità di essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione” “per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione dell’articolo 4 ter comma 3 del decreto legge n.44 2021 convertito dalla legge 28 maggio 2021 n.76, nella parte in cui recita per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque determinati”.ad

Oltre alla rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, il Tribunale di Brescia ordina di corrispondere alla ricorrente l’assegno alimentare.

Nell’ordinanza il Giudice bresciano cita due precedenti: il primo è il decreto n.726 del Tar Lazio, citato nel nostro articolo del 4 febbraio. Il ricorrente, un agente della Polizia penitenziaria, aveva impugnato il provvedimento di sospensione della Casa circondariale “Ettore Scalas” di Cagliari.

Con tre decreti gemelli, numeri 721, 724 e 726, il Presidente della Terza Sezione del Tar Lazio, Dott. Leonardo Spagnoletti, aveva sospeso l’efficacia del provvedimento sull’obbligo ed in seguito aveva anche riconosciuto, nella successiva ordinanza, l’assegno alimentare.

L’altro precedente citato a Brescia è del Tar Lombardia, citato nel nostro articolo del 15 febbraio. Si tratta di un’ordinanza della Prima Sezione del Tar Lombardia, Presidente Dott. Domenico Giordano ed Estensore Dott.ssa Rosanna Perilli, che ha per la prima volta sollevato formalmente la questione di legittimità costituzionale in relazione all’obbligo vaccinale a carico degli operatori sanitari ed in particolare all’articolo 4 comma 4 del decreto legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito in legge n.76 del 28 maggio 2021, relativo alla “immediata sospensione” degli operatori non in regola e alla “annotazione nel relativo Albo professionale“.

Al seguente link il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale di Brescia sezione Lavoro del 7 maggio 2022

Ordinanza-Tribunale-di-Brescia-7-maggio-2022Download